Revisione e aggiornamento albi giudici popolari
Pubblicata il 09/05/2023
Entro il 31 luglio è possibile richiedere l'inserimento negli albi dei Giudici Popolari della corte di Assise e della Corte di Assise e di Appello. Possono iscriversi tutti i cittadini non ancora inseriti negli albi dei giudici popolari, che siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della legge 287 del 10 aprile 1951 e non si trovino in alcuna delle condizioni previste dal successivo art. 12.
REQUISITI DEI GIUDICI POPOLARI DELLE CORTI DI ASSISE (art. 9 Legge 287/1951)
I giudici popolari delle Corti di Assise di Appello, oltre ai requisiti stabiliti al punto precedente, devono essere in possesso del titolo di studio di scuola media superiore.
FUNZIONI:
Il Giudice Popolare è il cittadino italiano chiamato a comporre, a seguito di estrazione a sorte da apposite liste, la Corte di Assise e la Corte di Assise d’Appello.
Per ogni Corte d’assise e Corte d’Assise d’Appello è formata una lista per i giudici popolari ordinari e una per i Giudici Popolari supplenti.
La Corte di Assise è composta: da un magistrato del distretto scelto tra quelli aventi funzioni di appello, che la presiede, da un magistrato del distretto avente le funzioni di magistrato di tribunale e da sei Giudici Popolari.
La Corte di Assise di Appello invece, è composta: da un magistrato con funzioni di presidente di sezione della Corte di Appello, da un magistrato della Corte di Appello e da sei Giudici Popolari.
Su ogni questione, dalla colpevolezza alla determinazione della pena, il collegio vota e ogni voto vale uno. Si parte con il voto del Giudice Popolare più giovane, per evitare che venga influenzato dagli altri, e si finisce con il voto del giudice togato più anziano. Se non c’è unanimità tra i giudici, il codice dice che va applicata la pena favor rei, cioè quella che favorisce di più la persona imputata.
Una volta che il collegio ha deciso, esprime quello che in gergo tecnico si chiama dispositivo, cioè la parte della sentenza che stabilisce il verdetto e la pena. Il compito di motivare la sentenza viene invece affidato a uno dei giudici togati, il cosiddetto giudice relatore.
Non possono fare il Giudice Popolare: i magistrati e i funzionari in servizio all’ordine giudiziario, gli appartenenti alle forze armate e alla polizia e i membri di culto e religiosi di ogni ordine e congregazione.
LA PROCEDURA DI NOMINA:
Ogni due anni (anno dispari) i Sindaci invitano con manifesti pubblici coloro che sono in possesso dei requisiti e non sono già iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, a chiedere di essere iscritti nell’elenco integrativo dei giudici popolari. della Corte di Assise della Corte di Assise di Appello Vengono formati gli elenchi e verificato il possesso dei requisiti dei richiedenti. Il Sindaco trasmette quindi gli elenchi al Presidente del Tribunale competente per territorio. Una apposita commissione unifica gli elenchi pervenuti dai comuni e compone: l’elenco di tutte le persone che in quel territorio hanno i requisiti per assumere l’incarico di Giudice Popolare nelle Corti di Assise; l’elenco di tutte le persone che in quel territorio hanno i requisiti per assumere l’incarico di Giudice Popolare nelle Corti di Assise doi Appello.
Tutti gli iscritti nelle liste generali dei Giudici Popolari sono destinati a prestare servizio nel biennio successivo. Ogni tre mesi la Corte d’Assise e la Corte d’Assise d’Appello estraggono 50 nominativi. La nomina dura tre mesi, salvo prosecuzione del processo. Coloro che hanno prestato servizio in una sessione d’Assise non possono essere chiamati ad esercitare le loro funzioni nelle sessioni della parte rimanente del biennio.
I Giudici Popolari nominati ricevono un compenso giornaliero stabilito per legge e un rimborso per spese di viaggio se l’Ufficio è prestato fuori del Comune di residenza. Data l’obbligatorietà dell’Ufficio di Giudice Popolare tale incarico è parificato a tutti gli effetti all’esercizio delle funzioni pubbliche elettive. Il datore di lavoro è obbligato a concedere un permesso per l’assolvimento dell’ufficio stesso, previa domanda presentata dal dipendente, che può scegliere tra l’aspettativa non retribuita, con oneri previdenziali a carico degli enti erogatori, e la fruizione di permessi ad hoc retribuiti.
In allegato l'invito del Sindaco ad iscriversi agli albi dei Giudici Popolari ed il modulo per richiedere l'iscrizione.
REQUISITI DEI GIUDICI POPOLARI DELLE CORTI DI ASSISE (art. 9 Legge 287/1951)
- Cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- Buona condotta morale;
- Età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65 anni;
- Titolo di studio di scuola media inferiore.
I giudici popolari delle Corti di Assise di Appello, oltre ai requisiti stabiliti al punto precedente, devono essere in possesso del titolo di studio di scuola media superiore.
FUNZIONI:
Il Giudice Popolare è il cittadino italiano chiamato a comporre, a seguito di estrazione a sorte da apposite liste, la Corte di Assise e la Corte di Assise d’Appello.
Per ogni Corte d’assise e Corte d’Assise d’Appello è formata una lista per i giudici popolari ordinari e una per i Giudici Popolari supplenti.
La Corte di Assise è composta: da un magistrato del distretto scelto tra quelli aventi funzioni di appello, che la presiede, da un magistrato del distretto avente le funzioni di magistrato di tribunale e da sei Giudici Popolari.
La Corte di Assise di Appello invece, è composta: da un magistrato con funzioni di presidente di sezione della Corte di Appello, da un magistrato della Corte di Appello e da sei Giudici Popolari.
Su ogni questione, dalla colpevolezza alla determinazione della pena, il collegio vota e ogni voto vale uno. Si parte con il voto del Giudice Popolare più giovane, per evitare che venga influenzato dagli altri, e si finisce con il voto del giudice togato più anziano. Se non c’è unanimità tra i giudici, il codice dice che va applicata la pena favor rei, cioè quella che favorisce di più la persona imputata.
Una volta che il collegio ha deciso, esprime quello che in gergo tecnico si chiama dispositivo, cioè la parte della sentenza che stabilisce il verdetto e la pena. Il compito di motivare la sentenza viene invece affidato a uno dei giudici togati, il cosiddetto giudice relatore.
Non possono fare il Giudice Popolare: i magistrati e i funzionari in servizio all’ordine giudiziario, gli appartenenti alle forze armate e alla polizia e i membri di culto e religiosi di ogni ordine e congregazione.
LA PROCEDURA DI NOMINA:
Ogni due anni (anno dispari) i Sindaci invitano con manifesti pubblici coloro che sono in possesso dei requisiti e non sono già iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, a chiedere di essere iscritti nell’elenco integrativo dei giudici popolari. della Corte di Assise della Corte di Assise di Appello Vengono formati gli elenchi e verificato il possesso dei requisiti dei richiedenti. Il Sindaco trasmette quindi gli elenchi al Presidente del Tribunale competente per territorio. Una apposita commissione unifica gli elenchi pervenuti dai comuni e compone: l’elenco di tutte le persone che in quel territorio hanno i requisiti per assumere l’incarico di Giudice Popolare nelle Corti di Assise; l’elenco di tutte le persone che in quel territorio hanno i requisiti per assumere l’incarico di Giudice Popolare nelle Corti di Assise doi Appello.
Tutti gli iscritti nelle liste generali dei Giudici Popolari sono destinati a prestare servizio nel biennio successivo. Ogni tre mesi la Corte d’Assise e la Corte d’Assise d’Appello estraggono 50 nominativi. La nomina dura tre mesi, salvo prosecuzione del processo. Coloro che hanno prestato servizio in una sessione d’Assise non possono essere chiamati ad esercitare le loro funzioni nelle sessioni della parte rimanente del biennio.
I Giudici Popolari nominati ricevono un compenso giornaliero stabilito per legge e un rimborso per spese di viaggio se l’Ufficio è prestato fuori del Comune di residenza. Data l’obbligatorietà dell’Ufficio di Giudice Popolare tale incarico è parificato a tutti gli effetti all’esercizio delle funzioni pubbliche elettive. Il datore di lavoro è obbligato a concedere un permesso per l’assolvimento dell’ufficio stesso, previa domanda presentata dal dipendente, che può scegliere tra l’aspettativa non retribuita, con oneri previdenziali a carico degli enti erogatori, e la fruizione di permessi ad hoc retribuiti.
In allegato l'invito del Sindaco ad iscriversi agli albi dei Giudici Popolari ed il modulo per richiedere l'iscrizione.
Allegati
Nome | Dimensione |
---|---|
![]() |
457.14 KB |
![]() |
13.32 KB |
![]() |
81.57 KB |

